STATUTO DEL CVS

STATUTO DEL CVS Nota storica. Il fondatore dell’opera, Mons. Luigi Novarese, nato a Casale Monferrato il 29/7/1914, in seguito alla personale esperienza di malattia, avvertì la necessità di superarne il non senso e la conseguente deresponsabilizzazione. Avendo maturato fin dall’infanzia una tenera e filiale devozione alla Madre di Dio, caratterizzò il suo intero cammino di crescita cristiana con un costante riferimento alla presenza ed all’azione della Vergine Santa. Tale dimensione mariana si espresse poi con evidenza nella fondazione delle opere in risposta alle richieste di preghiera e penitenza che caratterizzano le apparizioni di Lourdes e di Fatima. Analogamente le figure di tre grandi santi che ebbero influsso nella vita giovanile di Luigi Novarese suggerirono elementi portanti nella spiritualità delle varie fondazioni: San Giovanni Bosco, per la devozione alla Madonna e la dinamica di apostolato con i giovani, San Giuseppe Cottolengo per la dedizione verso gli ammalati, San Luigi Grignon de Montfort per la donazione totale di sé alla Vergine Santa. Dopo la guarigione da una grave malattia, attribuita alla intercessione di Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco (1931) Luigi Novarese poté continuare i propri studi, desiderando esercitare la professione medica a servizio e sollievo delle situazioni di malattia da lui stesso sperimentate. La morte della madre (1935) lo condusse ad una scelta definitiva. Scoprì nella vocazione sacerdotale la via per offrire un sostegno più radicale e decisivo agli ammalati, divenne sacerdote (1938) e prestò il suo servizio nella Segreteria di Stato dal 1942 al 1970. Dal 1964 al 1977 diresse l’ufficio per l’assistenza spirituale ospedaliera presso la CEI. Morì a Rocca Priora (Roma) il 20 luglio 1984. Nel mese di maggio del 1943 mons. Luigi Novarese, in accordo e su esortazione dei propri superiori presso la Segreteria di Stato, dette origine alla “Lega Sacerdotale Mariana” con lo scopo, nel vincolo di Maria SS.ma e della fraternità sacerdotale, di sovvenire alle necessità dei sacerdoti ammalati o comunque bisognosi. Tale azione pastorale fu subito intesa come attuazione delle richieste rivolte dalla Vergine Santa a Lourdes e a Fatima. Sulle medesime basi attuative l’attività apostolica si estese anche ai laici (17 maggio 1947) con il movimento dei “Volontari della Sofferenza” cui appartenevano persone ammalate. La Sorella Maggiore Elvira Myriam Psorulla coadiuvò nel dare vita all’intera opera. Nella fondazione si affermò con forza il pieno impegno battesimale della persona sofferente, non solo “oggetto” di assistenza, ma “soggetto” di azione con uno specifico apostolato da svolgere a beneficio della chiesa e della società. All’interno del movimento il fondatore avvertì in seguito la necessità di definire, col nome di Silenziosi Operai della Croce, un gruppo di persone che garantisse continuità all’opera assumendo ruoli direttivi, vivendo la radicalità della dedizione all’apostolato mediante la pratica dei consigli evangelici e la “consacrazione” alla Vergine Immacolata. Il 1 novembre 1950 fu deciso di dare inizio a tale gruppo, che in seguito si costituì accogliendo persone ammalate o disabili che già aderivano alla spiritualità dei “Volontari della Sofferenza”. Con atto pubblico notarile, l’11 febbraio 1960 si qualificò giuridicamente come “associazione”. Nel 1952 (15 agosto) il movimento si aprì ad un’altra sezione, i “Fratelli degli ammalati”, fedeli laici che nell’esercizio della carità verso gli ammalati e nella santificazione del loro lavoro, condividevano l’apostolato dei “Volontari della Sofferenza”. Il 16 febbraio 1960, i Silenziosi Operai della Croce ricevettero il decreto di approvazione diocesana, emanato dal vescovo di Ariano Irpino, mons. Pasquale Venezia. Il 6 novembre 1960, con decreto del Presidente della Repubblica, vi fu il riconoscimento della personalità giuridica civile. La Pia Unione dei Silenziosi Operai della Croce fu infine elevata al titolo di “Primaria”, in riferimento alle tre consociazioni (Lega Sacerdotale Mariana, Volontari della Sofferenza, Fratelli degli Ammalati), con il breve apostolico “Valde probandae” del 24 novembre 1960. Il 28 luglio 1964 fu consegnato agli aderenti lo “Statuto dei Silenziosi Operai della Croce”, redatto dal fondatore stesso e menzionato in una lettera di riscontro da parte della Sacra Congregazione del Concilio del 3 luglio 1964. Infine nel 1973 fu aggiunta la sezione “Fratelli e Sorelle effettivi dei SODC” che si impegnavano a vivere la spiritualità dei SODC e a coadiuvarli nell’apostolato e fu attuata una forma aggregativa per i Vescovi che chiedevano di condividere spiritualità e finalità dell’opera. L’intera opera fondazionale di Mons. Luigi Novarese è stata continuamente accompagnata ed autenticata dal magistero pontificio con numerosi discorsi direttamente rivolti agli associati in occasione dei decennali, a partire dal discorso di Pio XII (7 ottobre 1957), nel primo decennio di apostolato. La presenza delle idee portanti del Centro Volontari della Sofferenza in documenti del magistero universale espressamente dedicati al tema della sofferenza (Lettera apostolica Salvifici Doloris, sul significato del dolore cristiano, 11 febbraio 1984) e dell’apostolato laicale (Esortazione apostolica postsinodale Christifideles Laici, 30 dicembre 1988), segna infine la conferma e l’orizzonte dell’attuale impegno associativo nella Chiesa universale, secondo quanto espresso dagli statuti dell’Associazione “Silenziosi Operai della Croce” e delle associazioni diocesane del “Centro Volontari della Sofferenza”. Nota sulla spiritualità e apostolato Il CVS riconosce le proprie radici nelle richieste di preghiera e di penitenza presentate dalla Vergine Santa a Lourdes e a Fatima, per riparare i tanti peccati che offendono il Cuore di Gesù ed il Cuore Immacolato di Maria; per la conversione dei peccatori; per il Papa, per i Sacerdoti ed il loro ministero, per ottenere la pace. Gli aderenti al CVS vivono la propria vocazione battesimale e missione apostolica nella comunione con Cristo crocifisso e risorto, accogliendo la particolare presenza di Maria nella vita della Chiesa (Gv 19,25-27), affidandosi alla “santa Madre” che forma i veri apostoli di Cristo. Una tale consapevolezza dei propri impegni battesimali esige una piena adesione della volontà, per una coraggiosa accettazione della propria vita, senza rassegnar¬si al male ed alla debolezza, senza fuggire o nascondere la propria situazione di sofferenza; crescendo ¬nel bene e sradicando da sé il male. In tale unione a Cristo il sofferente accoglie non solo la salvezza, il senso, la speranza, la consolazio¬ne per la propria vita, ma anche la chiamata ad un impegno apostolico, nell'annuncio del Vangelo ai fratelli. Il Mistero Pasquale apre alla persona sofferente la profondità della comunione con Cristo crocifisso e risorto, come unica ed esaustiva proposta di vita in pienezza. Il servizio all'uomo sofferente che il CVS si propone consiste nell’annunciare con Maria la salvez¬za, nella fedeltà alla storia di ogni uomo. In tale risposta alla propria vocazione battesimale convergono le differenti esperienze di tutti coloro che aderiscono all’associazione, persone disabili e sane, nel servizio di un reciproco scambio di doni. Ogni iscritto infatti riconosce e condivide la pienezza di senso e di valore della propria esistenza, in ogni suo momento e manifestazione, di forza o di debolezza, di serenità o di sofferenza, esprimendo l’unica gioia delle Beatitudini evangeliche. La metodologia pastorale del CVS realizza quella "presenza che accompagna" e conduce alla salvezza, caratteristica del brano evangelico sui discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35), che il fondatore mons. Luigi Novarese espresse come particolare missione dei sofferenti: “l’ammalato per mezzo dell’ ammalato con l’aiuto del fratello sano” . Il messaggio mariano di Lourdes e di Fatima offre una rilettura originale di una tale presenza come stile pastorale e criterio di azione apostolica. La Vergine Immacolata si è infatti resa presente nella storia degli uomini nella fedeltà al cammino delle singole persone e nella spinta al superamento delle difficoltà, del senso di sconfitta e di frustrazione. Il sostegno fondamentale per questa presenza evangelizzatrice, luogo della formazione e della promozione integrale, è il Gruppo cui ogni iscritto appartiene e che opera per sostenere “l'attività promozionale in piano totale che è inserimento attivo nella Chiesa, nella famiglia e nella società". Il CVS nella linea del Vaticano II, svolge l’apostolato: a livello individuale: con la parola e la testimonianza della vita nella coscienza della propria responsabilità profetica, sacerdotale e regale; a livello di Gruppo: animando i Volontari della Sofferenza e i Fratelli e sorelle degli ammalati, a sostenersi a vicenda e a diffondere il messaggio fra tutti i sofferenti con la dinamica di gruppo; a livello di Chiesa locale: incoraggiando l’inserimento del singolo e del Gruppo nel dinamismo della pastorale. Parte Prima L’ASSOCIAZIONE Capitolo 1: IDENTITA’ ART. 1 - COSTITUZIONE. Il CVS. della Diocesi di … (Centro Volontari della Sofferenza della Diocesi di …), in seguito definito solo CVS è un’associazione privata diocesana. È costituita da fedeli appartenenti a sezioni di laici (Volontari della Sofferenza, Fratelli e Sorelle degli ammalati) e chierici (Lega Sacerdotale Mariana) che si propongono la medesima opera di apostolato. Può far parte dell’Associazione qualsiasi persona di fede cristiana, di qualsiasi ceto o dignità. ART.2 - FINALITA’ Il CVS realizza l’intuizione carismatica di Mons. Novarese, che vede nella sofferenza offerta al malato una partecipazione al mistero pasquale di Cristo e lo rende apostolo e perciò primizia e profezia per la valorizzazione di ogni situazione di sofferenza presente nella vita dell’uomo . Nella realizzazione del proprio fine il CVS. aderisce alle richieste di preghiera e di penitenza proprie della spiritualità mariana di Lourdes e Fatima, che riconosce come momenti e luoghi carismatici dell’Associazione. Tutti gli aderenti (Volontari della Sofferenza, Fratelli e Sorelle degli Ammalati, Lega Sacerdotale Mariana) esprimono il proprio ruolo attivo di soggetti responsabili, offrendo la propria spiritualità e l’azione che consegue, come dono e ricchezza per la Chiesa e per la società. L’Associazione realizza il proprio fine principalmente attraverso una capillare ed articolata attività di piccoli gruppi (“gruppi d’avanguardia”). L’Associazione attua corsi di esercizi spirituali, organizza convegni di studio, raduni e pellegrinaggi, svolge attività editoriale, formativa, ricreativa, riabilitativa, socio-culturale e quant’altro possa concorrere alla promozione della persona sofferente. Il CVS non ha scopo di lucro. ART.3 - SEDE • La sede e l’eventuale trasferimento, vengono stabiliti dall’Assemblea con delibera a maggioranza dei 2/3. • La sede per il CVS di Lucera - Troia è in via Perugia, 44 – 71036- Lucera (Fg) ART.4 -SCIOGLIMENTO L’Associazione ha durata illimitata, lo scioglimento può essere deliberato per gravi motivi dall’Assemblea, con maggioranza dei 2/3. In caso di scioglimento del CVS ogni suo bene passerà all’associazione Silenziosi Operai della Croce (SODC), con sede in contrada Valleluogo di Ariano Irpino - AV (codice fiscale: 80159770587 - part. IVA: 02129921009) per sostenere l’apostolato dei sofferenti. Il fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote di iscrizione, dalle quote annuali di partecipazione, dalle oblazioni, da erogazioni di enti pubblici o privati e dai redditi del fondo stesso. Il fondo non può essere distribuito, né in tutto né in parte, agli associati. ART.5 - FORMAZIONE Ambito privilegiato per la formazione personale è il Gruppo di appartenenza, in cui la rete di rapporti che si instaura all’interno tra i componenti favorisce e promuove in modo del tutto particolare quel senso attivo di responsabilità ed impegno che caratterizza il CVS. Il programma formativo del CVS trova il suo diretto interlocutore nella singola persona, chiamata responsabilmente a svolgere un ruolo attivo nella Chiesa e nella società. Il Gruppo persegue il proprio intento formativo mantenendo stabili contatti tra tutti i componenti, differenziando la proposta secondo necessità, con particolare riferimento ai settori formativi distinti per fasce d’età: bambini, adolescenti, giovani, adulti ed anziani. Allo scopo di “assimilare fedelmente la particolare impronta di spiritualità propria di un’associazione approvata dalla Chiesa” il CVS attinge i principi della formazione umana, spirituale ed apostolica dei suoi aderenti dalla Parola di Dio, dal Magistero della Chiesa, dalle indicazioni pastorali dei Vescovi e dal carisma del Fondatore da lui illustrato e testimoniato. Il progetto formativo generale del CVS viene stabilito a livello internazionale dalla Confederazione dei Silenziosi Operai della Croce e dei Centri Volontari della Sofferenza. Compete al Consiglio direttivo dell'associazione elaborare l’applicazione completa ed organica del progetto alla propria realtà locale, definendo il programma formativo dei settori per fasce di età. Il progetto, sufficientemente dettagliato, viene approvato e reso operativo dall’Assemblea. Compete al Consiglio direttivo dell'associazione, nell’ambito dell’annuale relazione programmatica, fissare tempi e modi per la partecipazione dei propri iscritti alle proposte formative offerte (esercizi spirituali, convegni di studio e corsi di specializzazione, ecc.), promuoverne di proprie in conformità al programma nazionale, designare dei responsabili con incarichi specifici sia in rapporto alle fasce di età, che alle esigenze dei differenti contesti ecclesiali e sociali (aree specifiche per la catechesi e la pastorale, istanze socio-riabilitative, lavorative ed occupazionali, ecc). Parte Seconda L’ ORDINAMENTO Capitolo 1: Gli associati ART.6 - ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE Ogni persona, consapevole dei propri impegni battesimali, è soggetto attivo e responsabile dell’attività svolta dal CVS. E’ direttamente impegnata nel compito missionario di evangelizzare i propri fratelli, sostenendoli nel cammino di crescita umana e cristiana, verso quella pienezza di vita e di gioia cui ogni uomo aspira. Il riferimento alla persona vuole indicare l’unitarietà di quanti aderiscono al cammino apostolico offerto dal CVS: le persone ammalate, i portatori di handicap, i sofferenti (i Volontari della Sofferenza); le persone che affiancano e sostengono i sofferenti condividendo il medesimo apostolato (i Fratelli e Sorelle degli ammalati); i chierici che si propongono una più intensa fraternità sacerdotale ed una fattiva carità verso i confratelli infermi o comunque bisognosi (Lega Sacerdotale Mariana). ART.7 – AMMISSIONE. L’iscrizione avviene tramite richiesta scritta da presentare al Consiglio direttivo dell'associazione competente, indicando la rispettiva sezione: laici (VS Volontari della Sofferenza - FA.SA Fratelli e sorelle degli Ammalati) o chierici ( LSM Lega Sacerdotale Mariana), e richiedendo l’assegnazione ad un Gruppo. Per essere ammessi all’Associazione è necessario presentare richiesta scritta al Consiglio direttivo dell'associazione. Il Consiglio direttivo dell'associazione decide insindacabilmente in ordine all’ammissione, ne da comunicazione scritta a colui che ha presentato domanda e provvede al rilascio della relativa tessera. L’ammissione comporta, per le sole persone maggiorenni, l’obbligo del versamento della quota di iscrizione che verrà determinata annualmente dal Consiglio direttivo dell'associazione, da versarsi entro 10 giorni dalla comunicazione scritta dell’ammissione. Il mancato versamento della quota di iscrizione nel termine di cui al precedente comma, comporta automaticamente l’inefficacia della delibera di ammissione. Gli associati hanno inoltre l’obbligo di versare entro la data di convocazione dell’assemblea ordinaria, la quota di partecipazione che verrà determinata annualmente dal Consiglio direttivo dell'associazione. La qualifica di socio é personale e non trasmissibile. ART.8 - RECESSO. Gli Associati possono liberamente recedere, durante l’anno di iscrizione, dandone preavviso scritto al Consiglio direttivo dell'associazione. Il Consiglio direttivo dell'associazione riconosce e ratifica la cessata appartenenza di coloro che non rinnovano la propria iscrizione annuale, entro la data di convocazione dell’assemblea ordinaria, nonché l’esclusione di quanti pongono in essere azioni incompatibili con le finalità dell’Associazione o gravemente contrarie a quanto stabilito nel presente Statuto. Gli associati non in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale di partecipazione ancora non esclusi, non hanno diritto al voto in assemblea. Capitolo 2: Azione associativa ART.9 – IL GRUPPO D’AVANGUARDIA Il Gruppo è per tutti gli aderenti al CVS il principale elemento di incontro, di formazione e di azione apostolica nell’ambito della Chiesa locale. Ogni gruppo è composto da un numero sufficientemente limitato di membri (circa una decina di persone), in modo che risultino effettivamente possibili quei solidi rapporti interpersonali che caratterizzano le piccole aggregazioni. Nello sviluppo dell’azione associativa rientra l’impegno di dare vita a nuovi gruppi, affidando a due propri membri il compito di aggregare a sé nuovi aderenti. Il gruppo è coordinato dal capogruppo, preferibilmente un Volontario della Sofferenza, che “deve conoscere bene i membri del proprio gruppo, li deve animare a pienamente vivere la propria vocazione in piano ecclesiale, portandoli a tutti quei mezzi formativi che il Centro richiama e propone, sostenendoli inoltre per una conseguente testimonianza di vita e di conquista”. Il Gruppo costituisce l’ambito in cui il cammino associativo del singolo viene accolto ed accompagnato durante tutto il percorso esistenziale (dall'infanzia alla vecchiaia). La dimensione ristretta e la stabilità dei rapporti tra i componenti facilitano il dinamismo e la flessibilità necessari per articolarne le funzioni all'interno ed all'esterno, offrendo alla persona gli elementi di cui necessita per un cammino apostolico integro e fruttuoso. La coesione ed il coordinamento del gruppo costituiscono il perno dell’azione apostolica nelle sue varie articolazioni: preghiera, formazione, programmazione e realizzazione delle varie attività, verifica di quanto operato e riprogettazione. ART.10 - LA LEGA SACERDOTALE MARIANA La sezione “Lega Sacerdotale Mariana”, nata in considerazione del ruolo esercitato da Maria SS.ma nel Collegio Apostolico, si propone un servizio ai sacerdoti in seno al presbiterio diocesano o alla propria famiglia religiosa, perché ciascuno, specialmente se malato, anziano o in difficoltà, si senta tra i confratelli testimone di una piena configurazione a Cristo Sacerdote e vittima, e contribuisca a rendere più unito e concorde il Presbiterio diffondendo una più viva fraternità sacerdotale “con Maria nella carità di Cristo”. La Lega Sacerdotale Mariana attua la sua specifica azione pastorale attraverso incontri sacerdotali (gruppo diocesano LSM) allo scopo di sostenere ed estendere l’apostolato del CVS. ART.11 – FRATELLI E SORELLE EFFETTIVI DEI SODC . “Fratelli e Sorelle effettivi dei SODC” (“Fratelli effettivi”) sono persone iscritte al CVS che si propongono di qualificare il proprio impegno apostolico in diretto riferimento ai Silenziosi Operai della Croce: vivendone la spiritualità, collaborando con essi e prestando un servizio volontario. Al termine di un anno di formazione iniziale, nel corso di un particolare momento celebrativo del CVS nella diocesi di appartenenza, i “Fratelli effettivi” si “consacrano a Gesù per le mani di Maria” impegnandosi ad imitare la sua presenza materna accanto ad ogni sofferente ed il suo umile e premuroso servizio. La loro formazione ed azione apostolica è coordinata da un responsabile designato dal Consiglio dell’Associazione SODC. Capitolo 3: Struttura giuridica dell’associazione ART.12 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE • Sono organi dell’Associazione: collegiali: l’Assemblea; il Consiglio direttivo dell'associazione. individuali: il Presidente e i Consiglieri. ART.13 -L’ASSEMBLEA • Composizione L’Assemblea è costituita dal Presidente, dai consiglieri e dagli altri associati; solo questi ultimi (gli altri associati) possono partecipare anche mediante criteri di delega e rappresentanza. Il Consiglio direttivo dell'associazione predisporrà per le riunioni di assemblea un apposito regolamento in modo da garantire un numero sufficiente di delegati che rappresentino gli iscritti. • Convocazione L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno per pronunciarsi sulle questioni di carattere programmatico e per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, e quando si deve procedere al rinnovo degli organi sociali. Viene convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio direttivo dell'associazione lo ritenga opportuno, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta presentata da almeno un terzo degli associati. L’avviso di convocazione viene comunicato agli associati attraverso la pubblicazione sulla rivista dell’Associazione o mediante invio di lettera, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’Assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora delle riunioni, nonché l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno. In ogni riunione ciascun associato può rappresentare al massimo altri dieci associati, salvo diversa indicazione del regolamento predisposto dal Consiglio direttivo dell'associazione, mediante delega che, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto od anche in calce all’avviso di convocazione e deve essere rimessa al Presidente al più tardi all’inizio della riunione. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente e/o rappresentata almeno la metà degli associati in regola con il pagamento della quota di partecipazione annuale; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e/o rappresentati. L’Assemblea ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicario. L’Assemblea elegge, all’inizio di ciascuna riunione, un Segretario, che ha il compito di stendere il verbale della riunione. All’assemblea partecipa l’Assistente senza diritto di voto. • Compiti All’assemblea regolarmente convocata compete: - eleggere il Presidente e i Consiglieri (a maggioranza assoluta); - approvare la relazione annuale programmatica del Presidente sull’attività svolta e da svolgere, ed il bilancio preventivo e consuntivo (a maggioranza assoluta); - deliberare modifiche all’Atto Costitutivo e allo Statuto (a maggioranza dei 2/3). Possono votare tutti gli associati maggiorenni in regola con la quota di iscrizione e partecipazione annuale. Tutte le deliberazioni assunte in assemblee ordinarie o straordinarie sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti e dai rappresentati, ad eccezione delle deliberazioni che importano modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto o il trasferimento della sede e lo scioglimento dell’Associazione, che debbono essere prese a maggioranza dei 2/3 degli associati, presenti e dai rappresentati. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. ART.14 - ELEZIONI E NOMINE Il Presidente e i Consiglieri, sono eletti dall’Assemblea a maggioranza assoluta. Possono essere votate tutte le persone maggiorenni che partecipano in modo continuativo all’attività associativa in regola con la quota di iscrizione e partecipazione annuale. I membri del Consiglio direttivo dell’associazione durano in carica 5 anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni di un Consigliere subentrerà il primo degli esclusi in sede di votazione assembleare. In caso di dimissioni del Presidente, le sue funzioni vengono svolte da Vicario fino alla prima assemblea, durante al quale si provvederà ad eleggere il nuovo presidente che completa il mandato del dimissionario. ART.15 - CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE • Composizione Il Consiglio direttivo dell'associazione è composto da 5 membri: il Presidente e 4 Consiglieri. • Il Consiglio direttivo dell’associazione tra i suoi membri elegge: - il Vicario del Presidente - l’animatore dei gruppi - il segretario - l’economo Il Consiglio direttivo dell'associazione è presieduto dal presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal suo Vicario. • Convocazione Il Consiglio direttivo dell'associazione si riunisce almeno quattro volte l’anno ed ogni qual volta il presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. Le riunioni del Consiglio direttivo dell'associazione si svolgono nel luogo di volta in volta indicato dal Presidente nell’avviso di convocazione che deve essere spedito ai membri del Consiglio direttivo dell'associazione, con lettera inviata almeno 10 giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora delle riunioni, nonché l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno. L’Assistente ecclesiastico partecipa al consiglio direttivo dell'associazione senza diritto di voto. • Compiti Il Consiglio direttivo dell'associazione costituisce l’organo ordinario per la programmazione ed il coordinamento di quanto viene intrapreso per la realizzazione delle finalità associative secondo quanto previsto dal presente Statuto e quanto deliberato, in conformità ad esso, dall’Assemblea. • Il Consiglio direttivo dell'associazione: - esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega ad un membro del Consiglio direttivo dell'associazione per determinati affari; - cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea; - prepara i bilanci preventivi e consuntivi, nonché la relazione programmatica da sottoporre all’assemblea; - amministra il fondo comune dell’Associazione; - elegge tra i suoi membri il Vicario del Presidente, nel caso che questi sia assente o impedito nell’esercizio delle sue funzioni. Il consiglio direttivo dell’associazione é regolarmente costituito quando sono presenti almeno tre dei suoi membri, tra cui ci deve essere il Presidente o il Vicario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto, in caso di parità il voto del Presidente, o in sua assenza del Vicario, vale doppio. Compete al Consiglio direttivo dell'associazione provvedere alla raccolta, archiviazione ed aggiornamento delle iscrizioni, nominare o confermare i capigruppo e disporre per altri eventuali incarichi all’interno dell’attività diocesana. ART.16 - IL PRESIDENTE. Il Presidente, preferibilmente un Volontario della Sofferenza, presiede e coordina i lavori del Consiglio direttivo dell'associazione, presenta all’Assemblea la relazione programmatica e ne coordina l’attuazione, nella fedeltà alle direttive del presente Statuto. Si occupa di quanto riguarda l’attività apostolica del CVS, opera per indirizzare e sostenere il cammino formativo e la dinamicità missionaria degli aderenti. Coordina la predisposizione del piano formativo, la programmazione delle varie iniziative, si adopera per verificare l’efficacia e la rispondenza di quanto programmato. Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente presiede e convoca l’Assemblea e il Consiglio direttivo dell'associazione. Al Presidente dell’Associazione spettano i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio direttivo dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vicario eletto dal Consiglio direttivo dell'associazione, escluse quelle funzioni inerenti ai poteri delegati dal Consiglio direttivo dell'associazione direttamente al Presidente, salvo diversa delibera dello stesso Consiglio direttivo dell'associazione. ART.17 - l’Animatore dei gruppi. Compete all’Animatore dei gruppi sostenere e dare impulso all’attività dei Gruppi. E’ interlocutore ordinario per i capigruppo con particolare riferimento al caratteristico dinamismo apostolico. ART.18 - I CONSIGLIERI Eletti in base a criteri di rappresentanza (cf. art. 9) e opportunità pastorale, contribuiscono in sede di Consiglio direttivo dell'associazione ad elaborare i programmi e definire le decisioni conseguenti, collaborano all’attuazione, valutando, in fase di verifica, l’effettiva rispondenza alle esigenze dell’apostolato. ART.19 - L’ASSISTENTE ECCLESIASTICO L’Assistente ecclesiastico in seguito a presentazione da parte del Consiglio direttivo dell'associazione, è nominato dall’Ordinario del Luogo e resta in carica cinque anni, rinnovabili. Nella sua azione pastorale rappresenta la gerarchia ecclesiastica, favorisce le opportune relazioni degli associati con la gerarchia stessa aderendo fedelmente allo spirito ed alla dottrina della Chiesa. Si dedica all’animazione spirituale ed apostolica dell’Associazione favorendone le iniziative; promuove lo spirito di unione nell’interno dell’Associazione medesima, come pure fra il CVS e le altre associazioni. ART. 20 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE Per quanto non contemplato nel presente Statuto, sono applicabili le norme del Codice di Diritto Canonico e della vigente legislazione civile.

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